La constatazione degli illeciti fiscali va effettuata attraverso l’elevazione di un processo verbale. In questo senso, inequivocabilmente, l’art. 24 della legge n. 4/1929, il quale non prevede deroghe giustificate dal luogo in cui l’attività istruttoria è stata esercitata (controlli presso terzi) oppure dalla tipologia del metodo accertativo utilizzato (accertamenti per «standard»). L’art. 24 cit. rappresenta, pertanto, il naturale punto d’appoggio della disposizione (art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000) che prevede un termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del PVC per la notifica dell’avviso di accertamento.